Conversione patente comunitaria
La conversione di una patente estera prevede la sostituzione del documento di guida con uno italiano.
Conversione patente comunitaria
La procedura è destinata ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno stato dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo che ottengono una residenza anagrafica o una residenza normale in Italia.
Le patenti di guida rilasciate da stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane.
Chi ha una patente di guida comunitaria con la scadenza prevista dalle norme dell'Unione europea (art. 7 paragrafi 2 e 3 della direttiva 2006/126/CEE) può circolare regolarmente fino alla data della scadenza.
Terminato il periodo di validità occorre convertire la patente estera presso un Ufficio della Motorizzazione Civile. Dopo la conversione il documento estero è ritirato e restituito allo Stato che l'aveva emesso.
La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza. In questo caso il conducente ottiene una patente italiana con la stessa data di scadenza di quella estera oppure, se presenta un certificato medico di rinnovo, una patente italiana con un nuovo periodo di validità secondo le scadenze previste in Italia.
Invece chi ha una patente comunitaria senza scadenza oppure con scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell'Unione europea (art. 7 paragrafi 2 e 3 della direttiva 2006/126/CEE) deve convertire la patente estera dopo due anni dall’acquisizione della residenza anagrafica o della residenza normale nel nostro Paese. Quest'obbligo vale anche per chi, residente in Italia, debba essere sottoposto ad un provvedimento di revisione della patente di guida.
Se la patente da convertire è scaduta, o comunque non è più valida per circolare in Italia secondo le regole indicate sopra, è sempre possibile presentare la domanda di conversione.
In questo caso, se la patente è scaduta
Non è possibile rinnovare o convertire patenti dell'Unione Europea o dello spazio SEE
Tutti i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico.
Richiesta conversione patente comunitaria
Dove
Documentazione
Documenti aggiuntivi per pratiche presentate da cittadini extracomunitari
Documenti aggiuntivi per pratiche presentate tramite una persona delegata
Conversione patente non comunitaria
Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.
Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.
Stati non appartenenti all'Unione europea/Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia:
Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:
Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.
La conversione è possibile, senza altre prove o esami, solo se
Richiesta conversione patente non comunitaria
Dove
Ufficio motorizzazione civile
Documentazione
Per la conversione di patenti di alcuni stati è richiesta traduzione giurata del documento di guida.
Eventuali ulteriori istruzioni specifiche per la conversione di patenti rilasciate da alcuni stati non comunitari sono precisate negli appositi accordi di reciprocità, alcuni dei quali sono disponibili nella tabella indicata in precedenza.
In ogni caso per la documentazione completa occorre rivolgersi all'Ufficio motorizzazione civile.
Documenti aggiuntivi per pratiche presentate da cittadini extracomunitari
Documenti aggiuntivi per pratiche presentate tramite una persona delegata
Via Curletti Coniugi, 1/D - 24047 Treviglio (BG)